giovedì, ottobre 13, 2005

PROPOSTA DI LEGGE - Proprietà popolare della moneta e conto di cittadinanza

XIV LEGISLATURA, CAMERA DEI DEPUTATI, N. 6108

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato BUONTEMPO
Proprietà popolare della moneta e conto di cittadinanza
Presentata il 3 ottobre 2005

Onorevoli Colleghi! - Nel momento in cui si presenta questa proposta
di legge la Banca d'Italia è al centro di forti critiche focalizzate
sulla sua figura più importante e autorevole, ovvero il suo
Governatore. Tuttavia questa situazione contingente giunge alla fine
di un lungo periodo in cui la Banca d'Italia, i suoi responsabili e
la stessa natura e proprietà dell'ente sono stati sottoposti a forti
e argomentate contestazioni; nessuno è riuscito a fugare le ombre
che sono state gettate sulla proprietà della principale istituzione
finanziaria del Paese, sulla regolarità delle funzioni di controllo
sul sistema bancario e sui meccanismi che regolano le relazioni
finanziarie tra lo Stato, la Banca d'Italia stessa, le istituzioni
finanziarie private e il pubblico.
In particolare i meccanismi che regolano l'emissione della
moneta sono stati oggetto di studi approfonditi, tra cui si
segnalano quelli del professor Giacinto Auriti. Tali studi hanno
dato avvio a un movimento che con fondate argomentazioni denuncia
l'esistenza di un iniquo appropriamento dei frutti del "signoraggio"
e, in definitiva, l'arricchimento di privati nei meccanismi più
profondi della finanza pubblica. Si ricorda che il "signoraggio"
consisteva in quello che lo Stato ricavava dando alle monete messe
in circolazione un valore d'acquisto superiore al valore del metallo
in esse contenuto. Attualmente, poiché le principali monete non
contengono metalli preziosi, né sono convertibili in essi, ma sono
realizzate con carta e inchiostro, il "signoraggio" è rappresentato
dalla differenza tra il valore facciale delle cartamoneta e il costo
di carta e inchiostro per stampare i biglietti.
Per modificare tale situazione si propone con questa proposta
di legge di introdurre, nei meccanismi relativi all'emissione di
moneta e anche agli altri rapporti tra Banca d'Italia e sistema
finanziario, un sistema di conti di cittadinanza gestiti senza
profitto dalla Banca d'Italia, e in cui vanno a versarsi i frutti
del signoraggio. Senza interrompere i flussi di credito e di debito
che si svolgono tra Stato e Banca d'Italia nelle operazioni di
produzione della moneta, l'introduzione dei conti di cittadinanza
permette di disinnescare la diatriba sul signoraggio, mettendolo
nelle mani dei cittadini; inoltre l'esistenza dei conti di
cittadinanza potrà permettere la creazione di altri strumenti, come
il reddito di cittadinanza.
La gestione dei conti di cittadinanza grazie alle moderne
tecnologie, e alla prescrizione che siano dei conti su cui non si
effettuino operazioni quotidiane, è facilmente possibile, anche se
riguardante diversi milioni di conti.
Nella proposta di legge si prescrive che il conto di
cittadinanza sia attivato per il cittadino fin dalla nascita (o
dall'acquisto della cittadinanza) ma che il conto non possa venire
utilizzato dalla persona fino alla maggiore età, questo per dare
garanzia al cittadino minorenne contro comportamenti scorretti e per
garantire all'insieme dei conti di cittadinanza una base immobile
che dia stabilità al sistema. Al contempo la prescrizione che,
raggiunta una certa consistenza del valore del conto di
cittadinanza, il valore del deposito sia accreditato al cittadino
adulto restituisce continuamente al popolo i frutti del signoraggio
e dell'esercizio della Banca d'Italia, rifornendo al contempo il
sistema bancario di capitali da gestire per conto del cittadino
stesso. Con questo meccanismo la Banca d'Italia e il sistema
bancario privato svolgeranno la funzione pubblica della creazione di
ricchezza legata all'emissione di denaro a favore degli italiani
piuttosto che degli azionisti delle banche, a favore di tutti i
cittadini e non soltanto di chi ha i fondi da investire in titoli di
Stato.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi).

1. La moneta appartiene al popolo, che la usa per perseguire gli
scopi garantiti della Costituzione.

Art. 2.
(Conto personale di cittadinanza).

1. Tutti i valori emessi dalla Banca d'Italia appartengono al popolo
italiano.

2. Presso la Banca d'Italia è attivato un conto personale per ogni
cittadino italiano, denominato "conto di cittadinanza".

3. L'accensione del conto di cittadinanza avviene automaticamente
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per tutti i cittadini italiani, ovvero entro tre mesi dalla nascita
del cittadino, dall'acquisto della cittadinanza italiana, dalla
naturalizzazione o comunque dal momento in cui il cittadino può
legittimamente essere definito tale.

4. Il conto di cittadinanza non permette operazioni se non quelle
previste dalla presente legge.

5. Per il proprio conto di cittadinanza il singolo cittadino
maggiorenne, o il tutore legale del cittadino maggiorenne incapace,
può indicare un singolo conto personale del cittadino stesso presso
un'istituzione bancaria.

Art. 3.
(Operazioni sul conto di cittadinanza).

1. Il valore totale delle emissioni di banconote e di altri valori
da parte della Banca d'Italia viene accreditato in frazioni uguali
su tutti i conti di cittadinanza esistenti al momento dell'emissione.

2. I costi di stampa e di emissione delle banconote e dei valori
vengono rimborsati alla Banca d'Itala dallo Stato grazie ad un fondo
apposito istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
alimentato dalla fiscalità generale.

3. Le operazioni della Banca d'Italia verso il sistema bancario e lo
Stato avvengono attraverso i conti di cittadinanza, che vengono
gestiti dalla Banca d'Italia senza costi e senza guadagni per la
stessa.

4. Al raggiungimento di un valore stabilito dal regolamento di cui
all'articolo 4, il valore del credito accumulato sul conto di
cittadinanza viene accreditato automaticamente e senza costi per il
cittadino sul conto personale di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4.
(Disposizioni di attuazione).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio
decreto, il regolamento di attuazione delle disposizioni della
presente legge.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Banca d'Italia accredita il valore di tutti i crediti in
suo possesso in frazioni uguali sui conti di cittadinanza esistenti
al momento.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le
operazioni della Banca d'Italia devono essere effettuate in
osservanza della prescrizione della non riduzione del valore dei
crediti e del patrimonio in possesso della Banca stessa.

4 Commenti:

At giovedì, 20 ottobre, 2005, Anonymous Anonimo said...

O_O
ma e' stata veramente presentata?
chi ha votato per questa proposta di legge?

 
At giovedì, 20 ottobre, 2005, Blogger Signor Aggio said...

E' stata veramente presentata, sul titolo trovi il link al sito della Camera.
Ciao.

 
At venerdì, 21 ottobre, 2005, Anonymous Anonimo said...

ah ok, tnx
2 commenti cancellati... acc
cmq
C. 6108 assegnato (non ancora iniziato l'esame) 17 Ottobre 2005
sono curioso

c'e' anche l'interrogazione parlamentare dell'on. Serena , chissa' cosa rispondono...

 
At martedì, 15 novembre, 2005, Anonymous Anonimo said...

L'emendamento Buontempo alla riforma sul risparmio riguardante, all'articolo
19, la Banca d'Italia e finalizzato all'introduzione dei conti di
cittadinanza per assorbire i frutti del signoraggio è stato dichiarato
"irricevibile" dal servizio assemblea della camera dei Deputati perché
introduceva una innovazione in un testo in 2a lettura. Per tale motivo
l'emendamento non è stato accolto e non verrà neanche pubblicato negli atti
della Camera dei Deputati.

 

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